servizi agli utenti

Per svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi di solidarietà.

Per favorire il processo integrazione e partecipazione, l’Associazione “IL GRILLO E LA COCCINELLA A.Ge.C. APS” intende stipulare convenzioni su territorio, per riservare privilegi e agevolazioni a tutti gli iscritti.

obiettivi

In favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, l’Associazione “IL GRILLO E LA COCCINELLA A.GE.C” si propone di:

a) diffondere la conoscenza dell’Autismo e dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche e sensibilizzare l’ambito medico al riconoscimento dei cenni caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa.
b) promuovere l’educazione specializzata e la rieducazione funzionale per i soggetti affetti da autismo e disabilità, allo scopo di permettere a tali soggetti di raggiungere e mantenere nel tempo il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la patologia, oltre al massimo grado di integrazione nel contesto sociale, favorendo anche l’inserimento e la collaborazione fra il mondo della patologia e il mondo del lavoro sia produttivo che professionale del disabile, favorendo il soddisfacimento delle sue necessità fondamentali e sociali, il continuo progresso in tutti i settori della vita civile, creando ed incentivando servizi a sostegno delle famiglie con autistici e disabili e proponendo soluzioni concrete ai singoli e specifici casi, e predisporre ogni intervento volto a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona disabile e della famiglia;
c) creare collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità essenziali, educative e riabilitative;
d) assistere e sostenere l’autistico o il disabile e la propria famiglia nel tutelare tutti i propri diritti e interessi materiali e morali, promuovendo l’applicazione delle leggi in favore del disabile, intervenendo presso gli enti e le amministrazioni di competenza, offrendo orientamenti generali di carattere medico, sociale e psicologico, e diffondendo l’informazione sulle normative esistenti e l’esercizio dei propri diritti.
e) diffondere e migliorare la conoscenza delle condizioni del disabile promuovendo e sviluppando i rapporti con il mondo delle disabilità, per incentivare la coscienza sociale, collettiva ed istituzionale dell’autismo, offrendo all’uopo informazioni e chiarimenti sull’attuale legislazione ad esso dedicata e tenendo contatti con altre Associazioni che se ne occupano per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui concetti e sulle problematiche connesse alla disabilità,
f) promuovere le attività sociali, di formazione, supporto e informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l’incontro e lo scambio di esperienze e  l’integrazione sociale.
g) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico-motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non privato.
h)  formare personale qualificato all’implementazione di programmi educativo – comportamentali per soggetti con disabilità.
i)    favorire la diffusione sul territorio dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno della persona autistica elaborando e definendo, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri), progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti; incitando, inoltre, la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-riabilitativi, educativi, e strutture alternative al fine di rendere possibile una vita di relazione fra le persone disabili e normodotati;
j)    promuovere l’aggiornamento professionale e il supporto degli operatori del settore organizzando e gestendo corsi di formazione professionale in proprio ed anche in collaborazione con enti locali, culturali ed altri organismi;
l)    utilizzare l’apporto di enti, associazioni, organizzazioni, iniziative culturali e di informazione, forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra e patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di cercare di formare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia; inoltre, partecipare od iscriversi ad Enti ed Istituti pubblici e privati, Associazioni Nazionali ed Internazionali, con finalità simili a quelle della Associazione, al fine di realizzare prodotti mirati alla diffusione ed alla acquisizione di persone con autismo e promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni sanitarie nazionali ed estere, nonché singoli cittadini, altre associazioni e istituzioni scientifiche e culturali per ogni attività utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché agevolare l’accesso a tutte le strutture sanitarie nazionali anche se diverse dalla Azienda Locale Sanitaria di appartenenza. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Attività ludiche

L’Associazione “IL GRILLO E LA COCCINELLA A.GE.C”  intende promuovere attività sociali, di formazione, supporto e informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l’incontro e lo scambio di esperienze e  l’integrazione sociale.

Tra le attività ludiche di svago ed intrattenimento, in programma innanzitutto giochi sportivi: lo sport è infatti riconosciuto dal mondo medico-scientifico come efficace strumento riabilitativo e terapeutico e contemporaneamente anche educativo e socializzante.

Per favorire attività sociali e di formazione, inoltre, verranno allestite nella sede dell’Associazione sale pc per bimbi, con diverse postazioni a disposizione.

Tutte le  attività potranno essere svolte con carattere erogativo anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale comprese quelle in favore di enti, istituzioni e simili che operano nei medesimi settori dell’Associazione.

integrazione con il territorio

L’Associazione “IL GRILLO E LA COCCINELLA A.Ge.C. APS”  intende costruire dei percorsi di integrazione sociale territoriale e  favorire la diffusione sul territorio dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno della persona autistica elaborando e definendo, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri), progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti; incitando, inoltre, la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-riabilitativi, educativi, e strutture alternative al fine di rendere possibile una vita di relazione fra le persone disabili e normodotati

Progetto scuola

L’Associazione “IL GRILLO E LA COCCINELLA A.Ge.C. APS” dedica molta attenzione alla vita scolastica con l’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio.

L’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92
(Nota ministeriale ministero dell’istruzione dell’universita).

Trattandosi di disabilità della comunicazione e non disabilità mentale, il “progetto scuola” sostenuto dall’Associazione, si basa sull’integrazione di ore di formazione nel percorso didattico ordinario.

Tra le iniziative di formazione sostenute dall’Associazione, la possibilità di dedicare ore di doposcuola a tutti coloro che ne abbiano bisogno da parte degli iscritti, in un contesto di socializzazione, sensibilizzazione e volontariato.

Nota Ministeriale – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2001

“Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”

Prot. n. 3390

La presente nota, nell’obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici.

Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art.13, comma 3, della legge 104/92 .

Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all’interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell’intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica.

In relazione alle specifiche esigenze di assicurare un servizio qualificato, è prevista la partecipazione del personale ad appositi corsi di formazione. Ciò vale per tutto il personale che opera nella scuola a contatto con gli alunni con bisogni speciali, nell’ambito, tuttavia, delle competenze che si richiedono a ciascuna figura professionale.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Competenze dell’istituzione scolastica

Premesso che la scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili, si evidenzia come, nelle diverse fasi contrattuali, le mansioni di assistenza sono state più volte modificate, anche in seguito al trasferimento del personale addetto a tali mansioni, dal comparto delle Autonomie Locali al comparto scuola e inserite con l’accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell’accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili.

Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento.

Competenze dell’Ente Locale

L’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma previsti dall’ art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92, già in atto in modo efficace in molte realtà territoriali.

Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l’integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, anche dopo l’attuazione del trasferimento di funzioni e compiti al sistema dei governi territoriali ai sensi del d. lgs.112/98, lo strumento più efficace per un’attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione.

Rimane all’Ente Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit .

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92.

A tal fine sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle Autonomie Locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Formazione

Negli ultimi anni il profilo del collaboratore scolastico è stato in parte ridisegnato in conseguenza della maggiore complessità organizzativa della scuola dovuta all’autonomia scolastica ed anche in seguito al passaggio del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato. Pertanto, è necessario, considerata anche la delicatezza dei compiti connessi all’assistenza agli alunni disabili, che vengano organizzati corsi di formazione, secondo quanto previsto dal CCNI 1998-2001 art. 46, in materia di funzioni aggiuntive, individuando uno o più collaboratori scolastici per ognuna delle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap, rilasciando ai frequentanti un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive (Art. 44 CCNI).

Ciò potrà essere fatto ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola, anche in concorso con “reti territoriali” di scuole. Si auspica, infatti, che ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche attraverso un piano pluriennale di formazione, sia in grado di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni portatori di handicap, non solo nella situazione contingente delle presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità del servizio.

Il collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione stabilita a livello territoriale. Si ricorda, al proposito, che i collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali possono far valere i titoli dei corsi di formazione già frequentati, anche per effetto di precedenti contratti, al fine di espletare la funzione aggiuntiva. D’altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l’espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base.

I fondi per la formazione dei collaboratori scolastici possono essere reperiti attingendo:

– alle risorse finanziarie previste dalla Direttiva 143 dell’ 1/01/2001 sulla formazione;

– alle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 e destinate all’handicap, già ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in base al numero degli alunni disabili, con nota n. 1370 del 9/11/2001 per un importo totale di L. 1.461.365.000 e finalizzate appositamente alla formazione dei collaboratori scolastici in relazione all’assistenza agli alunni disabili.

Si fa presente che le risorse di cui sopra potrebbero essere integrate con la quota parte del 10% destinata alla perequazione degli interventi formativi e della strumentazione didattica, già assegnata agli Uffici Scolastici Regionali con la C.M 139 del 13/9/2001.

Al fine di garantire omogeneità degli obiettivi formativi, si allega un prospetto che indica possibili standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili che i direttori generali regionali potranno utilizzare per l’attivazione dei corsi nel territorio di riferimento.

ALLEGATI
A Scheda analitica sulla normativa
B Standard dei corsi di formazione
C Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

SCHEDA A

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all’assistenza agli alunni portatori di handicap sono:

– DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica – Capo VI degli artt. 42 e 45;

– legge 104/ 92 art.13 Comma 1: “L’integrazione scolastica si realizza… anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142 dell’8/6/ 1990…; Comma 3) Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”

– d. lgs 112 del 31/03/98 art.139 comma 1 “Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; …c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”;

– Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: “il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.”

– D.M 23/7/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: “il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale”

– Legge 238 dell’8/11/2000 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – Capo III art. 14

– CCNL 1998/2001. Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico. Indica tra le mansioni: “l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”

– Protocollo d’Intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 Settembre 2000; (art.2 punto B: “L’attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario della scuola nei limiti di quanto previsto dal CCNL articolo 31 tab. A Profilo A2 del collaboratore scolastico (Modificato dalla Tab. D del rinnovo del biennio economico). Restano invece nelle competenze dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno dell’istituzione scolastica.”).

– CCNI 1998-2001 art. 46 – Formazione specialistica ” Per le attribuzioni delle funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50 (L. 1.200.000 lorde annue per le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico) sono attivati adeguati percorsi di formazione. I corsi si concludono con un valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità. I corsi hanno la durata tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte nell’allegato 6 (tra cui “l’attività di assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap, fornendo altresì ausilio nell’accesso all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”) in base ad un ordine di priorità stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7.”;

– Tab. D del contratto relativo al secondo biennio economico del 15/2/2001, Indica tra le mansioni del profilo del collaboratore ausiliario: “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”

– Ipotesi di accordo MPI – ARAN – OO.SS del 28/9/2001 ( in corso di perfezionamento) . “alla prima riga dell’ultimo capoverso del profilo del collaboratore scolastico ( tabella D citata) è soppressa la parola “anche”” .

– Intesa tra MIUR e le OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001 Punto 3: “Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno prioritariamente essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D allegata al CCNL 15/3/2001 come modificata dall’art.4 dell’ipotesi di accordo ARAN – OO.SS del 28/9/2001”.

SCHEDA B

(elaborata da un gruppo tecnico di ispettori con competenze sull’handicap)

Profili di formazione dei collaboratori scolastici per il servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di handicap.

Con “assistenza di base” si intende una serie di competenze utili a rendere possibile all’alunno disabile la vita a scuola, in relazione all’autonomia corporea, di movimento, di relazione.

La formazione prevista integra le competenze già presenti nel personale coinvolto e quindi non ha bisogno di essere “iniziale”, ma di implementazione delle competenze già possedute.

Standard di formazione per l'”assistenza di base”(elaborato da un gruppo di ispettori)

a) DURATA

Tempo complessivo minimo 40 ore, suddivisibili, a titolo esemplificativo, in:

■congruo tempo per formazione d’aula;
■formazione in situazione: ogni collaboratore potrà essere impegnato anche in situazione di ricerca – azione nella sua scuola. Questa fase potrebbe prevedere anche il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti allo scopo di creare un clima di collaborazione già nella fase della formazione.
b) CONTENUTI ESSENZIALI DELLA FORMAZIONE

Competenze essenziali da acquisire:

■Puericultura di base ed igiene; saper cambiare e pulire un bambino, saperlo vestire, saperlo muovere in situazione scolastica;
■relazionalità; cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di cura…);
■individualizzazione degli interventi in relazione alle diverse tipologie di disabilità, con particolare attenzione al problema delle prestazioni ad alunni di sesso maschile e di sesso femminile in età adolescenziale.
■prime nozioni di pronto soccorso. Informazioni essenziali di prima assistenza.
c) COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AI FORMATORI

■puericultura: assistenti sociali, assistenti dei nidi, operatori sociali
■relazionalità: psicologi infantili, dirigenti scolastici e insegnanti particolarmente esperti
■individualizzazione secondo le tipologie dell’handicap: esperti del settore
■prime nozioni di soccorso: medici, infermieri
d) ATTESTATO FINALE

Potrà contenere, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite da ciascun corsista e costituirà un credito professionale (art. 44 CCNI).

SCHEDA C

Prospetto per regione del numero delle scuole con alunni disabili

(Omissis)

fonte

CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE AUTISTICHE

Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse.
La carta dei diritti delle persone autistiche è stata adottata come risoluzione formale del Comitato per gli affari sociali del Parlamento Europeo nel maggio 1996.

Questi diritti devono essere valorizzati, protetti e applicati in ogni stato attraverso una legislazione appropriata. Dovrebbero essere tenute in considerazione le dichiarazione statunitensi sui Diritti dei Disabili Mentali (1971) e sui Diritti delle Persone Handicappate (1975), nonché le altre dichiarazione dei Diritti dell’Uomo; in particolare, per quanto le persone autistiche, si dovrebbe includere quanto segue:

IL DIRITTO per le persone autistiche a una vita piena e indipendente nella misura delle proprie possibilità.
IL DIRITTO per le persone autistiche a una diagnosi e una valutazione clinica precisa, accessibile e imparziale.
IL DIRITTO per le persone autistiche ad una educazione accessibile e appropriata.
IL DIRITTO per le persone autistiche o i propri rappresentanti a partecipare a ogni decisione riguardo al proprio futuro e, per quanto possibile, al riconoscimento e al rispetto dei propri desideri.
IL DIRITTO per le persone autistiche ad una abitazione accessibile e appropriata.
IL DIRITTO per le persone autistiche alle attrezzature, all’aiuto e alla presa in carico necessaria a condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente.
IL DIRITTO per le persone autistiche di un reddito o ad uno stipendio sufficiente a provvedere al proprio sostentamento.
IL DIRITTO per le persone autistiche a partecipare, per quanto possibile, allo sviluppo o alla gestione dei servizi realizzati per il loro benessere.
IL DIRITTO per le persone autistiche a consulenze e cure accessibili e appropriati per la propria salute mentale e fisica e per la propria vita spirituale, cioè a trattamenti e cure mediche accessibili, qualificati e somministrati soltanto a ragion veduta e con tutte le precauzioni del caso.
IL DIRITTO per le persone autistiche a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni e a un lavoro significativo senza discriminazione o pregiudizi; la formazione professionale e il lavoro dovrebbero tener conto delle capacità e delle inclinazioni individuali.
IL DIRITTO per le persone autistiche a mezzi di trasporto accessibili e alla libertà di movimento.
IL DIRITTO per le persone autistiche ad aver accesso ad attività culturali, ricreative e sportive e a goderne pienamente.
IL DIRITTO per le persone autistiche a godere e usufruire di tutte le risorse, i servizi e le attività a disposizione del resto della popolazione.
IL DIRITTO per le persone autistiche ad avere relazioni sessuali, compreso il matrimonio, senza coercizione o sfruttamento.
IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) alla rappresentanza e all’assistenza giuridica e alla piena protezione dei propri diritti legali.
IL DIRITTO per le persone autistiche a non dover subire la paura o lo minaccia di un internamento ingiustificato in ospedale psichiatrico o in qualunque altro istituto di reclusione.
IL DIRITTO per le persone autistiche a non subire maltrattamenti fisici o abbandono terapeutico.
IL DIRITTO per le persone autistiche a non ricevere trattamenti farmacologici inappropriati o eccessivi.
IL DIRITTO per le persone autistiche (o i propri rappresentanti) all’accesso ad ogni documentazione personale in campo medico, psicologico, psichiatrico o educativo.

banca del tempo

Per offrire un supporto alle famiglie con figli autistici nella gestione delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta, attraverso corsi di formazione e l’istituzione di gruppi di mutuo aiuto, si predispone la possibilità di collaborare con enti associativi basati sullo scambio di tempo, o eventualmente istituire una “banca del tempo” all’interno della stessa Associazione.

Finalità di tale istituto è la creazione di una rete di relazioni basate sulla disponibilità e lo scambio del tempo da parte degli aderenti all’associazione, per offrire una diversificazione degli scambi di prestazioni e competenze secondo principi di rotazione, reciprocità, parità e uguaglianza, fondata su criteri di fiducia, solidarietà amichevole, trasparenza e liberà.

La banca del tempo serve  a soddisfare bisogni materiali e bisogni immateriali. Tra i primi, prevalgono quelli legati all’organizzazione quotidiana della vita delle persone e delle famiglie; tra i secondi, il bisogno di compagnia e di allargare la rete delle amicizie. Le banche, infatti, sono luoghi di socializzazione, che favoriscono anche la messa in comune di saperi e conoscenze.

La banca del tempo sarà regolata in base allo scambio di attività e saperi in base all’unità di tempo; uno scambio che verrà gestito alla pari secondo necessità, interessi e capacità di ciascuno. Le esigenze di scambio sono valutate mediante colloqui individuali, riunioni collettive e controllo esito degli scambi effettuati nei vari periodi.
Tale attività verrà gestita dai soci fondatori, che decideranno a maggioranza le attività da fare.